Sistema sanzionatorio doganale || Sistema sanzionatorio e contenzioso doganale, Istituzioni di Diritto Privato

In questo articolo discuteremo una panoramica dettagliata del sistema sanzionatorio doganale, concentrandoci sia sul sistema giuridico italiano che a livello dell’Unione Europea (UE). Il diritto doganale è un aspetto essenziale del commercio internazionale, che coinvolge numerose istituzioni e normative che regolano le importazioni e le esportazioni. Questo articolo tratterà gli elementi chiave del sistema sanzionatorio doganale, dai quadri normativi alle sanzioni specifiche, affrontando anche questioni significative come il contrabbando e le violazioni amministrative.

Il sistema sanzionatorio doganale è complesso e non del tutto armonizzato in tutta l’UE. Sebbene il codice doganale stesso sia armonizzato a livello dell’UE, le sanzioni imposte per le violazioni variano notevolmente tra gli Stati membri.

Sebbene il codice doganale dell’UE offra un quadro normativo armonizzato, il sistema sanzionatorio per le violazioni non è altrettanto allineato. Diversi Stati membri applicano le proprie norme in materia di violazioni doganali, sanzioni amministrative e sanzioni penali. Ciò crea un sistema frammentato in cui le sanzioni per violazioni simili possono differire notevolmente da un paese all’altro.

Quadro normativo e giuridico

Il sistema di sanzioni doganali è guidato principalmente dalle normative nazionali, sebbene si applichino anche alcune norme a livello dell’UE. In Italia, ad esempio, il diritto doganale è stato modellato sia dalla legislazione nazionale che dalle direttive comunitarie.

In Italia è in corso di elaborazione una legge delega che rimodulerà l’attuale sistema sanzionatorio. Questa nuova legge influenzerà le operazioni doganali, le importazioni, le esportazioni e il contrabbando, sia in campo amministrativo che penale. Le modifiche legislative mirano a colmare le lacune del sistema e a creare meccanismi di applicazione più efficaci.

Questioni chiave e istituzioni giuridiche 

Il contrabbando e la sua rilevanza 

Il contrabbando è una questione critica nel sistema doganale. Secondo la legge italiana, il contrabbando è ora riconosciuto come un reato ai sensi dell’art Modello 231, che prevede sanzioni dirette per le imprese coinvolte in attività di contrabbando. Tale reato non riguarda solo il soggetto responsabile ma può estendere la sanzione anche alla società, impedendole di operare. Questo modello esiste in Italia da oltre 20 anni, sebbene non sia pienamente implementato in tutti gli altri Stati membri dell’UE.

Il sistema doganale italiano prevede sanzioni sia amministrative che penali per le violazioni doganali. Il reato di contrabbando è uno dei più gravi, ma anche le violazioni amministrative, come il mancato rispetto dei controlli doganali, possono comportare sanzioni significative.

Sfide nel sistema sanzionatorio doganale 

Il sistema di sanzioni doganali negli Stati membri dell’UE rimane incoerente. Mentre l’unione doganale è armonizzata in termini commerciali, le sanzioni in caso di violazione differiscono. Alcuni paesi del Nord Europa, ad esempio, hanno sistemi sanzionatori più permissivi rispetto all’Italia, dove sia le sanzioni amministrative che quelle penali sono severe.

Oltre alle sanzioni direttamente correlate alle violazioni doganali, esistono altri tipi di sanzioni a cui le imprese possono incorrere. Queste includono sanzioni relative alla marcatura dei prodotti, come la marcatura CE per giocattoli o dispositivi medici. Sebbene queste sanzioni siano imposte da agenzie diverse dalle dogane, colpiscono comunque le imprese coinvolte nel commercio internazionale.

Il principio di proporzionalità nelle sanzioni doganali

Nella nostra discussione in corso sulle sanzioni doganali, approfondiamo ora la questione principio di proporzionalità, concetto chiave sia nell’ordinamento italiano che in quello europeo. Tale principio non è solo radicato nell’ordinamento costituzionale ma applicabile anche alle sanzioni doganali, garantendo equità nel rapporto tra il reato e la sanzione irrogata.

La proporzionalità nell’ordinamento italiano 

Il principio di proporzionalità è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano, il che significa che non richiede l’applicazione di una legge specifica. Questo principio è cruciale nel determinare la portata, o Quantistico, della sanzione fondata sul valore negativo dell’illecito. È importante sottolineare che l’autorità doganale non può ignorare questo principio, anche nei casi che comportano sanzioni doganali.

In che modo la proporzionalità influisce sulle sanzioni?

Ad esempio, il principio di proporzionalità si applica quando le sanzioni vengono determinate sulla base non solo del valore delle merci importate ma anche del valore pericolosità della condotta. Ciò significa che, nei casi in cui un prodotto è pericoloso, la sanzione dovrebbe riflettere il danno potenziale piuttosto che solo il valore monetario del prodotto. Questa interpretazione più ampia della proporzionalità garantisce che la sicurezza pubblica, come la salute dei consumatori nel caso di beni contrassegnati in modo improprio, sia adeguatamente presa in considerazione.

Articolo 303 del Testo unico sulle importazioni 

Una delle disposizioni giuridiche fondamentali in materia di sanzioni doganali è Articolo 303 del Testo Unico, che disciplina le sanzioni per dichiarazioni inesatte relative alle importazioni. Questo articolo è strutturato in tre paragrafi chiave, ciascuno dei quali tratta i diversi livelli di gravità delle violazioni doganali.

Primo Paragrafo: Sanzioni Base per Inesattezze

Sistema sanzionatorio doganale

Il primo paragrafo si concentra sui casi in cui vi è un’inesattezza nella dichiarazione relativa al qualità, quantità o valore della merce. Se la dichiarazione non corrisponde a quanto accertato dopo il controllo si applica la sanzione amministrativa da 103 euro a 516 euro. Questa sanzione si applica a meno che l’inesattezza non riguardi il rideterminazione dei diritti di confine e la differenza supera il 5%.

Inclusione dell’origine delle merci nell’articolo 303 

Un cambiamento significativo a Articolo 303 è stato realizzato nel 2012, affrontando il origine delle merci. Inizialmente, l’origine non era considerata nel calcolo dell’obbligazione doganale, ma in seguito agli aggiornamenti, l’origine ora rientra nella stessa categoria di qualità, quantità e valore. Questa modifica garantisce che anche eventuali difformità nella dichiarazione d’origine siano sanzionate ai sensi dell’articolo 303.

Differenziazione tra primo e terzo paragrafo

Il terzo paragrafo dell’ Articolo 303 si occupa delle violazioni più gravi. Se la rideterminazione dei diritti alla frontiera supera il 5%, le sanzioni aumentano. Questa soglia più elevata implica che se l’inesattezza comporta una differenza sostanziale, le sanzioni sono più severe di quelle previste al primo comma. Ciò è particolarmente rilevante quando avviene il pentimento volontario o la correzione delle dichiarazioni.

Una circolare del 2015 del Agenzia delle dogane ha introdotto nuove interpretazioni, affermando che Articolo 303 può applicarsi anche quando non è necessaria alcuna rideterminazione dei diritti alla frontiera. Ciò si applica nei casi in cui gli adeguamenti doganali riducono il dazio dovuto, ma viene comunque imposta una sanzione.

Esenzioni ed errori nelle dichiarazioni doganali

Esistono anche alcune esenzioni e casi in cui le sanzioni potrebbero non essere applicabili Articolo 303, soprattutto nel secondo paragrafo. Queste esenzioni riguardano errori materiali commessi in buona fede, come ad esempio codici doganali errati o quando la denominazione commerciale della merce è descritta con precisione, anche se il codice tariffario è errato.

Un’altra importante esenzione ai sensi dell’articolo 303 riguarda piccole differenze nella quantità o valore di merci. Se tali differenze sono inferiori alla soglia del 5% non viene applicata alcuna penalità. Ciò garantisce che gli errori minimi, che non incidono in modo significativo sul processo doganale, siano trattati con clemenza.

Sanzioni amministrative e penali 

IOÈ inoltre fondamentale distinguere tra sanzioni amministrative e sanzioni penali ex Articolo 303. Se la violazione costituisce reato si applicano le sanzioni penali Articolo 303 non copre il reato. Tuttavia, quando la violazione è puramente amministrativa, le sanzioni previste Articolo 303 vengono applicati.

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Nebis sullo stesso principio 

Un’importante tutela giuridica è l’ Nebis nello stesso principio, che impedisce che un individuo venga punito due volte per lo stesso atto. Questo principio garantisce che se una violazione doganale viene perseguita penalmente, non possono essere irrogate sanzioni amministrative per la stessa violazione, e viceversa.

Il sistema sanzionatorio doganale, in particolare nell’ambito della Articolo 303, è concepito per affrontare un’ampia gamma di violazioni, dalle inesattezze minori ai reati più gravi. IL principio di proporzionalità svolge un ruolo centrale nel garantire che le sanzioni siano giuste e adeguate alla gravità della violazione.

Come abbiamo esplorato, diversi paragrafi di Articolo 303 affrontare diversi livelli di infrazioni, prevedendo esenzioni per errori minori e proteggendo gli individui dalla doppia punizione attraverso il Nebis nello stesso principio.

Il reato di contrabbando e le sue implicazioni legali 

Proseguendo dalla nostra precedente discussione sulle sanzioni doganali, è importante approfondire il reato di contrabbando e il suo status giuridico in evoluzione. Mentre il principio di proporzionalità regola le modalità di applicazione delle sanzioni, il reato di contrabbando introduce complessità, soprattutto quando sono coinvolte accuse penali. 

Questa sezione illustra come viene trattato il contrabbando ai sensi delle leggi attuali e come si interseca con le normative doganali.

Il contrabbando è stato depenalizzato?

Un aspetto critico della discussione è se il contrabbando sia stato depenalizzato. Contrariamente ad alcune percezioni, il contrabbando sì non è stato depenalizzato nella maggior parte dei casi, con eccezioni solo per alcuni scenari come l’importazione temporanea. 

Anche in questi casi, spesso al reato si aggiunge un altro reato, ad es falsificazione di atti pubblici. Ad esempio, la presentazione di una dichiarazione doganale di importazione errata potrebbe comportare accuse sia di contrabbando che di falsificazione.

Contrabbando aggravato

Nei casi in cui il contrabbando è accompagnato da un altro reato, come la falsificazione, viene classificato come contrabbando aggravato. Questo tipo di contrabbando è perseguito penalmente anche per piccole discrepanze nelle dichiarazioni doganali. A differenza delle violazioni doganali standard, il contrabbando aggravato non può dar luogo a sanzioni amministrative, bensì a sanzioni amministrative procedimento penale.

L’impatto delle accuse penali sulle sanzioni doganali

Quando vengono presentate accuse di contrabbando, cambiano i tempi delle indagini e dell’imposizione delle sanzioni. Tipicamente, le sanzioni amministrative hanno un termine di prescrizione di 3 anni, ma con le accuse di contrabbando, questo periodo si estende a 7 anni. Questa proroga garantisce che il caso rimanga aperto mentre è in corso il procedimento penale.

Nei casi in cui il contrabbando è dimostrato in tribunale, sanzioni amministrative Sotto Articolo 303 non vengono applicati. La norma prevede chiaramente che le sanzioni amministrative vengono irrogate solo se la violazione non costituisce reato più grave. Se un giudice accerta che si è verificato un contrabbando, le uniche sanzioni applicabili sono penali.

Bilanciamento tra sanzioni amministrative e penali 

Una delle sfide nella gestione delle violazioni doganali, in particolare del contrabbando, è trovare l’equilibrio tra sanzioni amministrative e penali. Spesso possono essere imposte sanzioni amministrative per semplici errori o mancanze nel processo di dichiarazione doganale, anche se non vi è alcun intento doloso.

In alcuni casi, gli operatori doganali possono mirare strategicamente a far sì che una violazione venga trattata come un procedimento penale, in particolare se ritengono che tale violazione sanzioni amministrative sarebbe troppo severo. 

Questo perché il reato di contrabbando richiede una dimostrazione intento malevolo, mentre sanzioni amministrative possono essere applicate anche per negligenza semplice.

Un’ulteriore complicazione sorge con la possibilità di sequestro finalizzato alla confisca. Quando viene sporta denuncia per contrabbando, il pubblico ministero può ordinare il sequestro dei beni equivalenti ai dazi doganali presumibilmente evasi. 

Ciò può comportare che un’azienda sia temporaneamente esposta a un onere finanziario raddoppiare l’importo originariamente dovuto, poiché il sequestro è destinato ad eventuale confisca.

La natura sproporzionata delle sanzioni previste dall’articolo 303

Sistema sanzionatorio doganale

Ritornando a Articolo 303, che disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni doganali, è chiaro che tali sanzioni possono spesso essere sproporzionate, soprattutto se paragonate all’importo dei dazi dovuti. Ciò è particolarmente vero nei casi in cui i dazi sono bassi, ma le ammende imposte sono sproporzionatamente elevate.

È interessante notare che maggiore è la quantità di compiti coinvolti, maggiore è il numero proporzionato le sanzioni tendono ad essere. Ad esempio, nei casi che coinvolgono dazi antidumping, le controversie per importi maggiori tendono a dar luogo a sanzioni maggiormente in linea con il valore dei beni. 

Al contrario, discrepanze minori nei dazi possono portare a multe sproporzionatamente elevate, che spesso rendono più difficile il pentimento volontario.

Recente giurisprudenza sulle sanzioni sproporzionate

Recenti sentenze della Corte hanno riconosciuto l’ natura sproporzionata di alcune di queste sanzioni. Ad esempio, il Corte di giustizia e il commissioni tributarie regionali hanno evidenziato come alcune sanzioni, in particolare quelle previste dall’art. 303, violino la normativa Principio sindacale di proporzionalità. In alcuni casi, le multe sono state fino a 400% dei doveri dovuti, spingendo i tribunali a mettere in dubbio l’equità di tali sanzioni.

Sentenze della Corte sulla proporzionalità 

La sentenza della Corte Suprema del 2023 

Una sentenza storica da parte del Corte Suprema d’Italia nel luglio 2023 ha costituito un precedente significativo per quanto riguarda le sanzioni doganali. La corte ha stabilito a principio di diritto, precisando che le sanzioni imposte dall’art Agenzia delle dogane Sotto Articolo 303 deve essere in linea con il principio di proporzionalità. Ciò significa che i giudici devono disapprovare sanzioni se ritenute sproporzionate e applicano invece una sanzione più riflettente l’effettiva violazione.

Riparametrizzazione delle sanzioni 

In questa sentenza, la corte ha approvato riparametrizzando sanzioni, garantendo che la sanzione sia adeguata al disvalore economico causato dalla violazione. Ciò non vuol dire che la violazione non sia avvenuta ma piuttosto riallineare la sanzione con la norma valore negativo del reato. 

Questo nuovo approccio garantisce che la sanzione non sia eccessivamente onerosa per gli operatori economici, favorendo l’equità all’interno del sistema doganale.

Il sistema sanzionatorio doganale, particolarmente preoccupante contrabbando, presenta numerose complessità. Mentre le sanzioni amministrative ex Articolo 303 mirano a sanzionare le violazioni doganali, a volte possono essere sproporzionate rispetto al reato reale. 

IL principio di proporzionalità, riaffermato dalle recenti sentenze dei tribunali, garantisce che le sanzioni siano giuste e allineate alla gravità della violazione. 

Poiché il panorama giuridico continua ad evolversi, è fondamentale che gli operatori economici comprendano l’interazione tra penale E amministrativo sanzioni, garantendone il rispetto e salvaguardando i loro diritti.

Decisioni della Corte e ulteriori implicazioni legali

In un caso specifico, la dogana ha chiesto 4.000 euro a un operatore economico, ma ha imposto multe sproporzionate basate su importi inferiori, pari a 800 euro. Il tribunale ha riconosciuto questo squilibrio e ha ridotto le sanzioni al 10% del valore dei beni non dichiarati. 

Questo principio è stato ulteriormente approvato da una sentenza della Corte Suprema nel 2023, rafforzando la necessità di proporzionalità nelle sanzioni ai sensi dell’articolo 303.

Un caso degno di nota nel 2022 ha evidenziato come sanzioni, come una multa di 30.000 euro per una discrepanza minore, fossero ritenute sproporzionate. La Corte di Cassazione ha riconosciuto questo squilibrio e ha accettato il principio di proporzionalità, spingendo per una riforma del modo in cui vengono calcolate le sanzioni.

Gli esperti legali anticipano la riforma dell’articolo 303 a causa delle sanzioni sproporzionate e ricorrenti riscontrate nelle sentenze dei tribunali. I principi di equità e proporzionalità svolgeranno probabilmente un ruolo significativo nel dare forma a queste future riforme.

Sanzioni applicate a singoli articoli nelle dichiarazioni doganali 

In una circolare del 2015, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che l’articolo 303 dovrebbe applicarsi alla dichiarazione doganale complessiva nonché a ciascun articolo al suo interno. 

Ciò ha portato a sanzioni più elevate per piccole discrepanze nei dazi doganali. I tribunali riconoscono sempre più che ciò è sproporzionato, in particolare quando sono coinvolti più elementi, il che porta a sanzioni significativamente più elevate.

L’articolo 303 si riferisce ai “maggiori diritti complessivi dovuti”, non ai diritti individuali su ciascun elemento. Questo è diventato un punto controverso, con i tribunali che interpretano il linguaggio per sostenere un approccio più proporzionato alle sanzioni.

Esempi pratici di sanzioni sproporzionate 

Un esempio pratico illustra come le sanzioni possono aumentare quando applicate a ciascun articolo. Una dichiarazione doganale composta da quattro voci è stata modificata per includerne otto, comportando sanzioni notevolmente più elevate. Ad esempio, un articolo con un dazio dovuto di 30.000 euro ha comportato una multa fino a 300.000 euro, dimostrando la natura sproporzionata delle sanzioni.

Una sentenza chiave del 2020, nota come Ruling 2509, ha affrontato le multe sproporzionate imposte a singoli articoli. La Corte ha stabilito che il calcolo delle sanzioni in questo modo ha comportato un ingiustificato aggravamento delle sanzioni, evidenziando la necessità di un’applicazione più equilibrata.

Sanzioni più ampie oltre l’articolo 303 

Oltre all’articolo 303, esistono altre sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 305, 308 e 309. Queste riguardano varie situazioni, come la mancata presentazione delle merci alla dogana di destinazione o le difformità nei depositi doganali privati. Questi articoli forniscono ulteriori quadri giuridici per imporre sanzioni oltre a quelle delineate nell’articolo 303.

Anche se i dazi doganali potrebbero non applicarsi alle esportazioni, possono comunque essere imposte sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 471. Queste sanzioni vengono applicate a violazioni come false dichiarazioni di origine, uso improprio di merci o violazioni di sanzioni come quelle che coinvolgono la Russia.

Criteri per la determinazione delle sanzioni 

Le sanzioni devono essere sempre proporzionate alla gravità della violazione. Questo è un aspetto cruciale dell’equità all’interno del sistema doganale. L’amministrazione finanziaria può aumentare le sanzioni fino alla metà se si è verificata una violazione simile negli ultimi tre anni, sottolineando l’importanza del mantenimento della conformità.

Comprendendo queste sfumature giuridiche, gli operatori economici possono affrontare le normative doganali in modo più efficace e garantire che i loro diritti siano salvaguardati. L’evoluzione del panorama giuridico sottolinea la necessità di proporzionalità nelle sanzioni, bilanciando l’applicazione delle leggi doganali con l’equità per le imprese.

Basandosi sul principio di proporzionalità, è essenziale riconoscere che gli operatori economici che hanno commesso violazioni simili negli ultimi tre anni potrebbero essere soggetti a sanzioni più severe. 

Nello specifico, sotto Articolo 303, se entro tale termine l’operatore recidiva l’illecito la sanzione può essere aumentata fino al 50%. Ciò sottolinea ulteriormente la necessità di proporzionalità, soprattutto quando si tratta di reati ricorrenti.

Modifiche all’articolo 7 e impatto sulle sanzioni

Sistema sanzionatorio doganale

Articolo 7, rivista nel settembre 2015, ha introdotto un cambiamento significativo nel modo in cui vengono gestite le circostanze relative alle sanzioni sproporzionate. In precedenza, la legge consentiva una riduzione delle sanzioni solo in “circostanze eccezionali”.

” Tuttavia, questo requisito è stato rimosso, il che significa che ora, se c’è una chiara evidenza di sproporzione, l’Agenzia delle Dogane può ridurre la sanzione fino alla metà, anche senza la necessità di condizioni straordinarie. Ciò consente una maggiore discrezionalità nell’adeguamento delle sanzioni garantire l’equità.

Ruolo della Corte Costituzionale nella riduzione delle sanzioni 

IL Corte Costituzionale ha inoltre rafforzato l’importanza della proporzionalità, facendo riferimento all’articolo 74 come strumento principale per affrontare i casi in cui le sanzioni sono sproporzionate rispetto al comportamento del contribuente. Ciò autorizza non solo la magistratura, ma anche l’Agenzia delle dogane, ad applicare riduzioni per garantire l’equità nei casi in cui le sanzioni imposte superano di gran lunga il reato.

Percorso verso la riforma dei sistemi sanzionatori

Il panorama giuridico è in evoluzione, e Legge 111 del 2023 introduce una nuova legge delega volta a riformare il sistema fiscale, comprese le sanzioni doganali. Questa legislazione enfatizza la rivisitazione Articolo 303 garantire che le sanzioni siano in linea con i principi di proporzionalità, efficacia e deterrenza. 

La ristrutturazione mira a modernizzare le normative obsolete, alcune delle quali fanno ancora riferimento alla Comunità Europea anziché all’Unione Europea, e ad allineare il sistema di sanzioni alle realtà attuali.

Rivisitazione delle sanzioni all’esportazione

Anche le sanzioni relative alle esportazioni hanno subito modifiche, in particolare ai sensi Articolo 7 Di Decreto legislativo 471 del 1997, che si concentra sulle violazioni legate all’IVA piuttosto che sui dazi. Queste sanzioni si applicano alle esportazioni indirette e includono sanzioni per i casi in cui le merci non lasciano l’UE o per aver dichiarato falsamente il diritto di acquistare o importare merci senza pagare le tasse.

Sanzioni per dichiarazioni false 

Sanzioni significative vengono imposte agli operatori che presentano dichiarazioni doganali con quantità, qualità o tariffe inesatte. Se, ad esempio, un operatore dichiara 100 kg anziché 1.000 kg, la sanzione può variare dal 100% al 200% dell’imposta che sarebbe dovuta se la merce fosse stata venduta all’interno dello Stato. 

Tuttavia, tale sanzione non si applica alle differenze quantitative inferiori al 5% o agli errori materiali, riconoscendo che errori minori o accidentali non dovrebbero essere eccessivamente penalizzati.

Pentimento attivo e sanzioni doganali 

La possibilità di pentimento attivo consente ai contribuenti di sanare violazioni o omissioni pagando l’imposta per intero insieme agli eventuali interessi e sanzioni ad un’aliquota ridotta. Questo meccanismo, delineato in Articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, incentiva la regolarizzazione anticipata delle violazioni. 

La riduzione delle sanzioni dipende dalla rapidità con cui l’operatore risolve il problema: entro 90 giorni, due anni o dopo una valutazione verbale.

Pentimento attivo e contrabbando 

Un punto critico da considerare è il rapporto tra pentimento attivo e potenziali accuse penali, in particolare nei casi di contrabbando. Sebbene il pentimento fornisca un percorso per ridurre le sanzioni, gli operatori devono essere cauti se le loro azioni possono coinvolgere anche elementi criminali come il contrabbando, poiché questi potrebbero complicare il processo di pentimento.

Pentimento volontario e sue implicazioni 

Proseguendo dal concetto di pentimento attivo, è essenziale comprendere che questo meccanismo consente ai contribuenti di sanare le violazioni doganali pagando sanzioni ridotte. Tuttavia, il momento in cui viene esercitato il pentimento attivo gioca un ruolo cruciale. 

A seconda che il pentimento avvenga entro 90 giorni, entro un anno, o anche fino a due anni, si applicano riduzioni diverse, come ad esempio un nono, un sesto o un settimo della pena originaria.

L’importanza della tempistica diventa ancora più significativa quando è in corso una valutazione da parte del Agenzia delle dogane. Se è già stato rilasciato un verbale di constatazione (PVC), la riduzione potrebbe non essere così favorevole, ma il pentimento attivo offre comunque un vantaggio economico.

Considerazioni strategiche per il pentimento 

Sistema sanzionatorio doganale

Sebbene il pentimento attivo offra un’opportunità di risparmio finanziario, deve essere affrontato in modo strategico. Gli operatori devono valutare se il pagamento di una sanzione ridotta potrebbe aprire la porta a ulteriori indagini sulle loro attività passate. 

Una considerazione cruciale è quanto è stato pagato in precedenza e se ciò indica un’ammissione di colpa. Ciò potrebbe portare a un ulteriore controllo da parte dei funzionari doganali e a sanzioni potenzialmente più severe per le infrazioni passate.

Utilizzo di strumenti per la revisione delle valutazioni doganali 

Oltre al pentimento attivo, le imprese possono richiedere una revisione degli accertamenti doganali. Tuttavia, queste revisioni, pur risolvendo potenzialmente il problema attuale, potrebbero inavvertitamente esporre altre violazioni passate, rendendo essenziale valutare attentamente i benefici.

Esclusione delle sanzioni amministrative 

Altro tema importante è l’esclusione delle sanzioni nei casi in cui il elemento soggettivo manca. Per le sanzioni amministrative, a differenza di quelle penali, la responsabilità si fonda su dolo o colpa. 

Se un operatore economico può dimostrare di aver agito buona fede ad esempio seguendo rigorosamente il mandato conferito da un rappresentante doganale, le sanzioni possono essere escluse.

Nei casi in cui gli operatori doganali hanno agito in base indicazioni dell’Amministrazione delle dogane, sia attraverso sentenze che note, tali linee guida costituiscono motivo di esclusione dalle sanzioni. Ad esempio, se viene emesso un parere di classificazione errato, l’operatore può essere esentato dal pagamento di sanzioni o interessi.

Cause di esclusione e buona fede 

Come delineato in Articolo 119 del Codice doganale dell’Unione Europea, la buona fede dell’operatore, unita all’errore fattivo dell’Agenzia delle Dogane, può servire da base per l’esclusione non solo dalle sanzioni ma anche dalle imposte stesse. Ad esempio, se i funzionari doganali emettono un certificato di origine errato a causa di un loro errore, l’operatore economico è protetto sia dalle sanzioni che dall’imposta.

Anche l’incertezza nell’interpretazione della legge può essere motivo di esclusione delle sanzioni. Se c’è confusione sul contenuto o sull’applicazione di una particolare norma, in particolare quella che incide sui dazi doganali o sulle licenze, i tribunali possono riconoscere questa incertezza e ridurre o eliminare le sanzioni.

Condizioni specifiche per l’esclusione delle sanzioni 

Non sono punibili le violazioni che non impediscono l’azione di controllo doganale né influiscono sulla determinazione della base imponibile Articolo 303. Ad esempio, le violazioni formali, come errori minori nelle dichiarazioni, non comportano sanzioni se non pregiudicano l’applicazione della dogana.

Autore mediato 

Il concetto di autore mediato entra in gioco quando un individuo commette una violazione perché ingannato da un altro soggetto. 

In questo caso, la persona indotta in errore non dovrebbe essere punita allo stesso modo di chi ha fornito l’informazione fuorviante. Questo principio è delineato in Articolo 10 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Nel diritto doganale, è essenziale comprendere l’equilibrio tra il pentimento attivo, la possibilità di rivedere gli accertamenti doganali e l’applicazione strategica delle cause di esclusione. Gli operatori economici devono navigare con attenzione nelle complessità di Articolo 303 e altre leggi correlate, soprattutto se si considerano le implicazioni a lungo termine del pentimento volontario. 

Inoltre, le esenzioni basate sulla buona fede, gli errori delle autorità doganali e l’incertezza giuridica forniscono vie fondamentali per ridurre al minimo le sanzioni e garantire il rispetto delle normative doganali.

Rappresentanza indiretta e responsabilità solidale in dogana

Nel contesto della rappresentanza indiretta, il rappresentante doganale è generalmente ritenuto corresponsabile con l’importatore per eventuali dazi maggiori dovuti. Tuttavia, questa responsabilità solidale non si estende sempre alle sanzioni legate alle violazioni doganali. 

Poiché il rappresentante agisce seguendo le istruzioni dell’importatore, potrebbe sostenere di non essere responsabile delle sanzioni poiché è stato ingannato dall’importatore. Questa è nota come difesa immediata dell’autore, in cui il rappresentante afferma di aver semplicemente eseguito gli ordini.

Chiarimenti giuridici su IVA e responsabilità solidale

Una sentenza fondamentale della Corte di giustizia del maggio 2022 ha chiarito che un rappresentante doganale indiretto non può essere ritenuto responsabile dell’IVA sulle importazioni a meno che non vi siano leggi nazionali specifiche che lo designano come tale.

In Italia non esiste una disposizione esplicita che renda il rappresentante responsabile dell’IVA, il che significa che mentre il rappresentante può essere responsabile dei dazi doganali, non è responsabile dell’IVA o delle relative sanzioni. Questa distinzione tra IVA e dazi doganali è stata ripresa sia nella giurisprudenza nazionale che in quella europea.

Recenti sentenze della Corte e loro implicazioni

La Corte di Cassazione nel 2019 e la Corte di Giustizia Europea nel 2022 hanno entrambe rafforzato il principio secondo cui l’autore di una dichiarazione doganale non è responsabile del mancato pagamento di imposte come l’IVA. 

Questo principio è stato ulteriormente sostenuto dalle recenti sentenze del 2023, in cui i tribunali italiani hanno adottato la posizione dell’Unione Europea, chiarendo che i rappresentanti indiretti non possono essere ritenuti solidalmente responsabili per l’IVA sulle importazioni. Ciò ha implicazioni significative, poiché riduce la portata della responsabilità dei rappresentanti doganali e limita le sanzioni che potrebbero dover affrontare.

Impatto sulle sanzioni per i rappresentanti doganali

Con questo chiarimento giuridico, se un rappresentante doganale non è responsabile dell’IVA sulle importazioni, non è nemmeno responsabile delle sanzioni associate alle violazioni dell’IVA. Ciò significa che eventuali sanzioni imposte saranno limitate ai dazi doganali e non si estenderanno alle sanzioni relative all’IVA. 

Questa distinzione si ripercuote anche sull’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 303 del codice doganale, comportando minori pretese pecuniarie nei confronti del rappresentante.

Pentimento attivo e accuse di contrabbando

Il rapporto tra pentimento attivo e accuse di contrabbando aggiunge un ulteriore livello di complessità. Di fronte sia alle sanzioni amministrative che alle accuse di contrabbando, gli operatori devono procedere con cautela. 

Se l’Agenzia delle Dogane denuncia qualcuno per il reato di contrabbando, potrebbero non essere previste le consuete sanzioni amministrative. Tuttavia, sorgono complicazioni quando vengono identificati solo alcuni casi di contrabbando, lasciando altri casi soggetti a sanzioni amministrative standard.

Strategia per gestire molteplici violazioni

Ad esempio, se un operatore ha effettuato 100 importazioni in tre anni e l’Agenzia delle dogane lo accusa di contrabbando solo per 10 di queste importazioni, le restanti 90 potrebbero comunque essere soggette a sanzioni amministrative. 

Il pentimento attivo in questi casi potrebbe essere visto come un’ammissione di colpa, complicando le cose nelle future controversie sul contrabbando. 

È fondamentale che gli operatori definiscano attentamente la strategia su come gestire sia il processo di pentimento che eventuali successive sfide legali, assicurandosi di non peggiorare involontariamente la loro posizione legale.

I rappresentanti doganali e gli operatori economici devono essere consapevoli dei propri diritti e responsabilità quando si occupano di rappresentanza indiretta, IVA e imposte sul contrabbando. Il panorama giuridico in evoluzione, sostenuto dalle recenti sentenze dei tribunali, offre una maggiore protezione per i rappresentanti indiretti, in particolare per quanto riguarda la responsabilità IVA. Tuttavia, gli operatori devono rimanere vigili nella gestione del pentimento attivo, soprattutto quando sono coinvolte accuse di contrabbando, per evitare ulteriori complicazioni. Una chiara comprensione di queste sfumature legali consentirà alle aziende di affrontare le normative doganali in modo più efficace e di ridurre al minimo i potenziali rischi finanziari e legali.

Conclusione

Il sistema sanzionatorio doganale in Italia e nell’UE è complesso, con diverse sanzioni amministrative e penali. Leggi come l’Articolo 303 e il principio di proporzionalità sottolineano l’equità, ma le aziende devono rimanere informate per orientarsi nel panorama giuridico in evoluzione. Mantenendo la conformità, possono garantire la protezione da sanzioni sproporzionate.

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