Evoluzione dell’origine preferenziale nel commercio internazionale || Certificazioni Eur1, Eur-Med, Cumulo e Trattato

L’origine preferenziale nel commercio internazionale è vitale per le imprese che cercano riduzioni tariffarie nell’ambito di accordi commerciali come la Convenzione Pan-Euro-Mediterranea (PEM). Comprendere queste regole, compresi il cumulo e gli aggiornamenti transitori, è fondamentale per ottimizzare le catene di approvvigionamento e beneficiare di dazi ridotti. Questo articolo offre una guida pratica per orientarsi nell’origine preferenziale nel commercio globale.

Nel complesso mondo del commercio internazionale, il concetto di origine preferenziale gioca un ruolo cruciale nel determinare i benefici economici che i paesi possono ottenere dagli accordi commerciali. Fondamentalmente, l’origine preferenziale si riferisce allo status concesso alle merci che soddisfano criteri specifici, consentendo loro di beneficiare di tariffe ridotte o addirittura di accesso esente da dazi quando scambiati tra paesi con accordi consolidati. Tuttavia, le norme relative all’origine preferenziale sono tutt’altro che statiche e si sono evolute per soddisfare le mutevoli esigenze del commercio globale.

Le basi dell’origine preferenziale

L’origine preferenziale è determinata dai processi subiti dalle merci prima di essere esportate. Affinché un prodotto possa qualificarsi come avente un’origine preferenziale, deve essere interamente ottenuto da un paese o sufficientemente trasformato in tale paese. Questa trasformazione deve essere sufficientemente sostanziale da soddisfare i criteri specifici stabiliti negli accordi commerciali, come la modifica della classificazione tariffaria o il raggiungimento di una soglia di valore aggiunto.

Tuttavia, quando le merci incorporano materiali provenienti da più paesi, la determinazione dell’origine preferenziale diventa più complessa. È qui che entra in gioco il concetto di cumulo.

Il ruolo del cumulo nell’origine preferenziale

Il cumulo consente ai paesi che fanno parte di un accordo commerciale di trattare i materiali gli uni dagli altri come materiali originari. Ciò significa che un prodotto può comunque beneficiare dell’origine preferenziale, anche se alcuni dei suoi componenti provengono da un altro paese all’interno della stessa zona dell’accordo commerciale. Esistono diversi tipi di cumulo, come bilaterale, diagonale e regionale, ciascuno con le proprie regole e implicazioni.

Ad esempio, in un accordo bilaterale tra due paesi, i materiali provenienti da entrambi i paesi possono essere utilizzati senza perdere lo status preferenziale del prodotto finale. Il cumulo diagonale coinvolge più di due paesi, consentendo una maggiore flessibilità ma richiedendo anche che tutti i paesi coinvolti abbiano gli stessi accordi commerciali tra loro. Il cumulo regionale, come visto nella zona paneuromediterranea (PEM), consente il cumulo tra un gruppo più ampio di paesi che hanno adottato lo stesso insieme di regole.

Il sistema di cumulo paneuromediterraneo

Il sistema di cumulo PEM è uno degli esempi più completi di cumulo regionale, che comprende 26 paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Questo sistema consente a questi paesi di cumulare materiali pur continuando a beneficiare di tariffe preferenziali previste dagli accordi commerciali dell’Unione Europea.

Tuttavia, il sistema PEM è stato criticato per essere eccessivamente complesso e inflessibile, spingendo a chiederne la modernizzazione. La rigidità del sistema spesso rende difficile per le imprese districarsi tra le regole e trarre pieno vantaggio dagli accordi.

Verso la modernizzazione della Convenzione PEM

Dall’entrata in vigore della Convenzione PEM nel dicembre 2012, si è assistito ad un crescente riconoscimento della necessità di modernizzare le sue norme per riflettere meglio le attuali realtà economiche e semplificare il processo per le imprese. L’Unione Europea è stata in prima linea nel sostenere questi cambiamenti, che hanno lo scopo di rendere il sistema PEM più flessibile e facile da usare.

Una delle proposte chiave è l’introduzione di norme transitorie. Queste regole mirano a fornire un quadro più flessibile per determinare l’origine preferenziale, consentendo ai paesi di adottarle volontariamente mentre vengono negoziate riforme più ampie. Le norme transitorie sono viste come una misura tampone per garantire che le imprese possano continuare a beneficiare di tariffe preferenziali anche mentre continua il processo formale di modernizzazione della Convenzione PEM.

Adozione di norme transitorie

Diversi paesi all’interno della zona PEM hanno già iniziato ad attuare queste regole transitorie modificando i loro protocolli bilaterali di origine con l’Unione Europea. Paesi come Svizzera, Norvegia, Islanda e molti altri hanno adottato misure per incorporare queste norme nei loro accordi commerciali, consentendo una maggiore flessibilità nella determinazione dell’origine preferenziale.

Queste norme transitorie non sostituiscono quelle esistenti ma piuttosto forniscono una serie alternativa di criteri che possono essere utilizzati fino al raggiungimento della completa modernizzazione della Convenzione PEM. Questo approccio consente alle aziende di scegliere l’insieme di regole che meglio si adatta alle loro esigenze, migliorando così l’usabilità del sistema PEM.

Il futuro dell’origine preferenziale nella zona PEM

Si prevede che gli sforzi in corso per modernizzare la Convenzione PEM culmineranno in una serie di norme completamente riviste entro il 2025. Questi cambiamenti avranno probabilmente un impatto significativo sul commercio internazionale, rendendo più semplice per le imprese affrontare le complessità dell’origine preferenziale e capitalizzare appieno sui vantaggi degli accordi commerciali.

Poiché il panorama commerciale globale continua ad evolversi, la modernizzazione delle norme sull’origine preferenziale all’interno della zona PEM svolgerà un ruolo cruciale nel garantire che gli accordi commerciali rimangano pertinenti e vantaggiosi per tutte le parti coinvolte. Semplificando queste regole e rendendole più flessibili, la zona PEM può continuare a sostenere la crescita economica e l’integrazione in una regione diversificata e dinamica.

Ora discuteremo di come la Convenzione Pan-Euro-Mediterranea (PEM) e le sue norme transitorie vengono applicate nel determinare l’origine preferenziale nel commercio internazionale.

Panoramica della Convenzione PEM e delle norme transitorie

Convenzione PEM: La Convenzione PEM mira a semplificare e armonizzare le norme di origine tra i paesi partecipanti, consentendo il cumulo diagonale. Ciò significa che i materiali originari di un paese PEM possono essere ulteriormente lavorati o incorporati in prodotti in un altro paese PEM senza perdere il loro status di origine.

Norme transitorie: Le norme transitorie costituiscono un’alternativa alle norme originarie della Convenzione PEM. I paesi possono scegliere di applicare le norme PEM originali o queste norme transitorie, a seconda di quale sia più vantaggiosa per loro.

Modifiche e concetti chiave

Modifiche al protocollo di origine:

Il protocollo di origine è stato aggiornato secondo norme transitorie, che possono includere semplificazioni o processi più snelli. Ad esempio, alcuni requisiti gravosi, come la verifica della cittadinanza dei membri dell’equipaggio della nave, sono stati rimossi.

Regole di elaborazione sufficienti:

Le norme transitorie introducono un approccio flessibile consentendo il calcolo dei prezzi medi per tenere conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio. Questo cambiamento è particolarmente utile per le aziende che trattano materie prime i cui prezzi variano in modo significativo.

Regole di tolleranza:

Le tolleranze si riferiscono alla tolleranza per i materiali non originari che non influiscono sull’origine complessiva del prodotto. Secondo le norme transitorie, la tolleranza generale è stata aumentata dal 10% al 15% per la maggior parte dei prodotti. Per capitoli specifici (da 2 a 24), l’attenzione si sposta dalla tolleranza basata sul valore a quella basata sul peso, che è particolarmente importante per i prodotti in cui il peso è un fattore significativo.

Tessile e Abbigliamento:

Per i tessili le regole restano piuttosto complesse, con tolleranze diverse a seconda che il prodotto sia abbigliamento o tessuto. Le norme transitorie prevedono soglie più indulgenti rispetto alla Convenzione PEM originaria.

Elaborazione insufficiente:

Alcune operazioni minori, come la colorazione dello zucchero o la formazione di zollette di zucchero, sono state esplicitamente classificate come trasformazione insufficiente ai sensi delle norme transitorie. Ciò significa che queste azioni da sole non possono conferire il carattere originario a un prodotto.

Accumulo:

Il cumulo consente ai materiali di un paese PEM di essere considerati originari di un altro paese PEM nel determinare l’origine di un prodotto finale. Le norme transitorie mantengono gli stessi principi di cumulo della convenzione originaria.

Implicazioni per le imprese

Evoluzione dell'origine preferenziale

Le imprese devono decidere se applicare la Convenzione PEM o le norme transitorie in base alle loro specifiche esigenze commerciali. Comprendere i vantaggi e le implicazioni di ciascuna serie di norme è fondamentale per ottimizzare la determinazione dell’origine preferenziale.

Sebbene le norme transitorie offrano una certa flessibilità, introducono anche nuove complessità, come la necessità di ottenere l’autorizzazione doganale per determinati calcoli. Le aziende devono rimanere informate e assicurarsi di applicare correttamente le regole per evitare errori e potenziali sanzioni.

Le norme transitorie previste dalla Convenzione PEM offrono maggiori opzioni e flessibilità alle imprese nel determinare l’origine preferenziale dei loro prodotti. Tuttavia, queste opzioni comportano la responsabilità di comprendere a fondo e applicare correttamente le regole per massimizzare i benefici garantendo al tempo stesso la conformità.

Cambiamenti nelle regole di cumulo nell’ambito della Convenzione Pan-Euro-Mediterranea (PEM).

La Convenzione Pan-Euro-Mediterranea (PEM) prevede disposizioni per il cumulo totale, che consente l’accumulo di lavoro insufficiente svolto in vari paesi per beneficiare dell’origine preferenziale. Tuttavia, recenti emendamenti impongono restrizioni specifiche per i prodotti tessili. Il cumulo totale per i prodotti tessili è ora limitato agli scambi bilaterali anziché applicarsi diagonalmente a tutti i paesi partecipanti.

Flessibilità nella separazione contabile

La separazione contabile, un metodo utilizzato per gestire i beni fungibili, come farina o zucchero, è stata aggiornata per semplificare la conformità. Questa pratica in precedenza richiedeva la tenuta di inventari separati per beni preferenziali e non preferenziali. Le nuove regole consentono un unico inventario delle merci di origine mista, a condizione che vengano mantenute registrazioni accurate.

Secondo le nuove regole, le aziende possono ora gestire il proprio inventario in modo più efficiente senza la necessità di una rigorosa separazione delle scorte. Questa flessibilità aiuta a ridurre gli oneri amministrativi e i costi associati al mantenimento di registri separati per origini diverse.

Requisiti di trasporto diretto

Il mantenimento dell’origine preferenziale richiede che le merci siano trasportate direttamente nel paese di destinazione. Se le merci transitano attraverso un paese terzo, devono restare sotto stretto controllo doganale. Durante il transito sono consentite le sole operazioni di scarico e ricarico; è vietata qualsiasi ulteriore modifica per garantire l’integrità dell’origine preferenziale.

Per rispettare i requisiti di trasporto diretto, le aziende devono garantire che qualsiasi operazione di transito non alteri le merci oltre la necessaria movimentazione. È necessario fornire adeguata documentazione doganale per confermare che le merci non hanno subito modifiche durante il transito.

Eliminazione del principio del “nessun rimborso”.

Il principio del “nessun rimborso” consentiva l’importazione temporanea di materie prime con dazi garantiti, con il prodotto finale che beneficiava dello status preferenziale. Questo principio è stato eliminato nelle norme aggiornate, ad eccezione dei tessili, che continuano a beneficiare di questa disposizione a condizioni specifiche.

Per i tessili resta applicabile il principio del “nessun rimborso”, che consente l’importazione temporanea con dazi garantiti. Questa eccezione garantisce che i tessili possano ancora beneficiare dello status preferenziale in base alle norme modificate.

Documentazione e norme transitorie

Quando si applicano norme transitorie è fondamentale indicare con precisione tali norme sul certificato Eur.1. Ciò garantisce chiarezza e conformità, distinguendo tra i prodotti trasformati secondo le norme della Convenzione PEM e quelli soggetti a norme transitorie.

Una documentazione corretta aiuta a evitare confusione e garantisce che l’origine preferenziale sia adeguatamente riconosciuta. Le aziende devono aderire a questi requisiti per mantenere la conformità con le regole aggiornate.

Norme di origine preferenziale e disposizioni transitorie

Tessitura e tintura

Le norme relative alla produzione tessile ai sensi della Convenzione Pan-Euro-Mediterranea (PEM) riconoscono l’importanza di combinare diversi processi tessili. Nello specifico, la tessitura abbinata alla tintura o la tintura di filati insieme alla tessitura viene affrontata in modo diverso rispetto ad altre lavorazioni. La tintura, che in precedenza non era considerata un processo autonomo per ottenere l’origine preferenziale, ora svolge un ruolo fondamentale secondo le norme aggiornate. Questo cambiamento riflette l’importanza di tali processi integrati per ottenere un trattamento preferenziale.

La stampa come operazione indipendente

La stampa, se trattata come un’operazione indipendente, segue una regola di valore specifica. Questo aggiornamento riconosce la natura distinta della stampa all’interno dell’industria tessile e il suo impatto sull’origine preferenziale. Il passaggio al riconoscimento della stampa come processo separato aumenta la flessibilità e la praticità dell’applicazione di regole preferenziali nella produzione tessile.

Regole per macchine e attrezzature di sollevamento

Per le macchine e gli apparecchi di sollevamento classificati nelle voci da 8425 a 8428, le norme aggiornate prevedono che il valore di tutti i materiali utilizzati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali rientranti nella voce 8431 non deve superare il 10% del prezzo franco fabbrica. Ciò garantisce che i materiali non preferenziali abbiano un contributo limitato al valore del prodotto finale.

Le norme transitorie introducono modifiche ai limiti di valore per alcuni materiali:

  • Il valore totale di tutti i materiali utilizzati non deve superare il 30% del prezzo di fabbrica del prodotto.
  • Per i periodi transitori il valore dei materiali della voce 8431 può essere superiore, fino al 15% del valore totale.
  • La fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, è consentita con una tolleranza generale del 15% per le norme transitorie.

Adeguamenti per i prodotti ceramici

I prodotti ceramici devono affrontare sfide specifiche nell’ambito delle nuove norme. Le norme transitorie per la ceramica seguono gli stessi principi degli altri prodotti ma non prevedono vantaggi aggiuntivi. La mancanza di disposizioni transitorie specifiche per la ceramica evidenzia la necessità di un’attenta considerazione nell’applicazione delle norme sull’origine preferenziale.

Navigazione nelle regole transitorie

Le imprese devono comprendere l’impatto delle norme transitorie sulle loro operazioni. La chiave è garantire che i prodotti soddisfino i criteri rivisti per l’origine preferenziale, compresi i limiti di valore e i requisiti di lavorazione. Una documentazione accurata e il rispetto delle regole sono fondamentali per mantenere la conformità.

I recenti aggiornamenti, inclusa la ratifica da parte dell’Ucraina delle norme transitorie con l’Unione Europea, migliorano l’applicabilità di tali norme. La possibilità di applicare norme transitorie negli scenari di cumulo diagonale offre nuove opportunità per le imprese impegnate nel commercio internazionale.

Affrontare le regole senza svantaggi

La regola del “nessun rimborso”, che in precedenza consentiva l’importazione temporanea di materie prime con dazi garantiti, verrà gradualmente eliminata. Questa regola, applicabile in alcuni paesi, consentiva ai prodotti realizzati con materiali importati temporaneamente di beneficiare dell’origine preferenziale senza pagare dazi. Il passaggio all’eliminazione di questa norma richiede un’attenta attenzione per garantire il rispetto delle nuove normative.

Gli esportatori devono essere consapevoli delle implicazioni dell’eliminazione della regola del “nessun rimborso”, soprattutto nelle regioni in cui era precedentemente in vigore. Questo cambiamento richiede aggiustamenti nel modo in cui l’origine preferenziale viene documentata e gestita.

Prova dell’origine preferenziale

La prova dell’origine preferenziale è essenziale per il rispetto delle normative dell’Unione Europea. I regolamenti dell’UE richiedono una dichiarazione di origine preferenziale affinché le merci possano beneficiare del trattamento preferenziale. Questo requisito sottolinea l’importanza di una documentazione accurata e completa per garantire che le merci soddisfino i criteri di origine necessari.

Le aziende devono fare riferimento a specifiche normative UE per indicazioni sulla dichiarazione dell’origine preferenziale. Comprendere queste normative aiuta a garantire che venga fornita tutta la documentazione necessaria e che l’origine preferenziale delle merci sia adeguatamente certificata.

Ecco una panoramica semplificata delle dichiarazioni di origine preferenziale:

Il Regolamento di esecuzione 2447 del 2015 delinea le regole per queste dichiarazioni. Gli allegati principali includono:

Allegato 2215: Dichiarazione del fornitore per una singola fornitura.

Allegato 2216: Dichiarazione a lungo termine del fornitore per le forniture in corso.

Allegato 2217: Certificazione di trasformazione all’interno della UE per un’unica fornitura.

Allegato 2218: Certificazione per la lavorazione a lungo termine all’interno dell’UE.

Per la dichiarazione a lungo termine del fornitore (Allegato 2216), questa deve essere riportata sul documento ufficiale del fornitore. Il testo non deve essere modificato, ma solo riempito con dettagli specifici sulla merce. È necessario indicare l’origine delle merci e se viene applicato il cumulo. Se non viene applicato il cumulo, la dichiarazione è valida per tutti i paesi interessati. Se applicata, influisce sui paesi con cui può essere utilizzata la dichiarazione.

La validità di tali dichiarazioni non può superare i 24 mesi e deve iniziare non prima di 12 mesi prima della data di rilascio. Ciò garantisce che la dichiarazione rimanga pertinente e accurata.

Dichiarazioni di origine preferenziale

Evoluzione dell'origine preferenziale

Dichiarazione di origine unica

Quando si ha a che fare con dichiarazioni di origine preferenziale, è fondamentale specificare un’unica origine per dichiarazione. Questa precisione è necessaria per evitare confusione e garantire chiarezza nella documentazione doganale. Non è consentito mescolare origini diverse in un’unica dichiarazione. Se un prodotto comprende componenti provenienti da più origini, per ciascuna origine devono essere rilasciate dichiarazioni separate.

Lavorazioni intermedie e dichiarazioni dei fornitori a lungo termine

Nell’Unione Europea le dichiarazioni vengono utilizzate anche durante le fasi di lavorazione intermedie. Queste fasi prevedono la combinazione o la lavorazione di materiali di diversa provenienza.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è essenziale per documentare l’uso di materiali non originari nel processo di produzione all’interno dell’UE. La presente dichiarazione è divisa in due parti:

Prima parte: Deve essere sempre completato. Descrive in dettaglio i materiali non originari utilizzati nella produzione.

Parte seconda: Da compilare solo se sono inclusi materiali di provenienza preferenziale. Fornisce ulteriori dettagli su questi materiali e sulle eventuali regole di accumulo applicate.

Il commercio tra UE e Turchia

Negli scambi tra l’UE e la Turchia, in particolare per i prodotti industriali, per documentare l’origine preferenziale viene utilizzata una dichiarazione del fornitore a lungo termine. Questa dichiarazione si basa sull’accordo di unione doganale ed è fondamentale per dimostrare lo status preferenziale a causa della mancanza di un documento doganale che certifichi l’origine.

Documentazione di esportazione per origine preferenziale

Per le merci che escono dall’UE, potrebbero essere richiesti diversi documenti per certificare l’origine preferenziale:

Certificato di circolazione UE: Comunemente utilizzato per dimostrare un trattamento preferenziale basato su regole di cumulo.

Certificato EUR.1: Utilizzato per i prodotti che beneficiano di un trattamento preferenziale nell’ambito di convenzioni come il Pan-Euro-Med.

Certificato ATR: Specifico per la libera circolazione delle merci tra UE e Turchia.

Dichiarazione di origine sulla fattura

Per le spedizioni di valore fino a 6.000 € (o 10.000 € per alcuni territori) è possibile utilizzare la dichiarazione di origine in fattura. Questa opzione è disponibile per spedizioni di modico valore. Per le spedizioni di valore superiore, le imprese devono ottenere l’autorizzazione come esportatore e autocertificare l’origine preferenziale.

Stato di esportatore autorizzato

Per facilitare gli scambi, le imprese possono richiedere lo status di esportatore autorizzato, che consente loro di autocertificare l’origine dei loro prodotti. Per ottenere questo status è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

L’esportatore deve essere stabilito nell’UE e commerciare merci originarie.

L’esportatore deve dimostrare operazioni di esportazione regolari, conoscenza delle norme sull’origine e conservare la documentazione di supporto per i controlli di conformità.

Gli esportatori devono conservare tutta la documentazione giustificativa relativa all’origine preferenziale per la durata specificata da ciascun accordo. In genere, questo periodo di conservazione è di tre anni ma può variare in base a specifici accordi commerciali, come quelli con la Corea.

Requisiti per l’archivio dei documenti

Al Sud il periodo di conservazione dei documenti ai fini doganali è esteso a 5 anni. Ciò richiede il mantenimento di un archivio documentale completo. Tale archivio deve essere disponibile per l’ispezione da parte delle autorità doganali e deve essere presentato durante i controlli. È inoltre essenziale quando si richiede lo status di esportatore autorizzato.

Quando si richiede lo status di esportatore autorizzato, specificare i paesi per i quali questo status è richiesto. Se si presenta la necessità di utilizzare questo status per altri paesi, è necessario presentare una richiesta di estensione alla dogana. Ad esempio, un’azienda che inizialmente richiede lo status di esportatore autorizzato per la Corea potrebbe successivamente dover certificare l’origine preferenziale per altri paesi. In questi casi, l’azienda può richiedere un’estensione dello status per includere nuovi paesi.

Sistema per gli esportatori autorizzati

Nomenclatura del prodotto: Verificare la corretta classificazione dei prodotti secondo la nomenclatura combinata.

Regole di origine: Identificare le norme di origine specifiche applicabili ai prodotti.

Sistema di dichiarazione: Implementare un sistema per la raccolta delle dichiarazioni di origine dei materiali utilizzati nella produzione.

Analisi della produzione: Esaminare il processo di produzione o i flussi commerciali, compresa la lavorazione effettuata da fornitori esterni o all’interno dell’UE.

Preparazione del documento: Preparare un documento che riepiloghi il metodo per stabilire l’origine preferenziale.

Preparazione pre-richiesta

Prima di inviare una richiesta per lo status di esportatore autorizzato, assicurati di una preparazione approfondita. Ciò include:

Documentazione: Assicurarsi che tutti i file e i record necessari siano in ordine.

Ispezione dei locali: Le autorità doganali possono ispezionare i siti di produzione e i registri contabili.

Sistemi informatici: Dimostrare la presenza di sistemi per gestire e tracciare i dati relativi all’origine.

Sistema degli esportatori registrati (REx)

Evoluzione dell'origine preferenziale

Il sistema REx consente l’autocertificazione dell’origine preferenziale sulle fatture commerciali. A differenza dello status di esportatore autorizzato, la registrazione REx si applica a tutti i paesi partecipanti al sistema.

La registrazione REx si aggiorna automaticamente quando l’UE conclude nuovi accordi di libero scambio.

La registrazione REx è disponibile al pubblico nel database della Commissione Europea, consentendo la verifica degli esportatori e delle loro merci autorizzate.

In precedenza, i certificati di origine venivano emessi per documentare l’origine preferenziale per i paesi SPG. Tuttavia, i certificati fraudolenti hanno portato alla creazione del sistema REx, che fornisce uno strumento di verifica più affidabile.

Il sistema REx negli accordi commerciali

La registrazione REx ha sostituito il certificato di origine per i paesi SPG a partire dal 1° gennaio 2017. Il sistema si applica a diversi accordi, compresi quelli con Canada, Giappone e Vietnam.

Evoluzione dell'origine preferenziale

Esempio di dichiarazione REx:

  • Formato: Include il codice REx dell’esportatore, il numero di partita IVA, la dichiarazione di origine preferenziale e le date pertinenti.
  • Firma: Non richiesto in quanto la registrazione è pre-approvata.

Il sistema REx garantisce una certificazione più accurata e trasparente dell’origine preferenziale, affrontando precedenti problemi di documentazione fraudolenta.

Riepilogo della certificazione di origine preferenziale e dello status di esportatore

Al Sud le imprese devono conservare i documenti per 5 anni per i controlli doganali e per richiedere lo status di esportatore autorizzato. Quando fai domanda, specifica i paesi per i quali desideri questo status. Se successivamente avrai bisogno di certificare l’origine preferenziale per altri Paesi, puoi richiedere un’estensione.

Per prepararti a diventare un esportatore autorizzato, assicurati che le classificazioni dei prodotti e le regole di origine siano corrette. Configura un sistema per raccogliere le dichiarazioni di origine e rivedere i tuoi processi di produzione. Redige un documento riepilogativo su come il tuo prodotto rientra nell’origine preferenziale e completa tutti i controlli preliminari prima di richiedere l’autorizzazione.

Il sistema REx consente alle imprese di autocertificare l’origine preferenziale delle merci sulle fatture di tutti i paesi che utilizzano questo sistema. A differenza dello status di esportatore autorizzato, la registrazione REx copre automaticamente i nuovi accordi commerciali. Include anche un database pubblico per prevenire le frodi.

Per certificare l’origine preferenziale nell’ambito REx, includere il numero di riferimento dell’esportatore e i criteri di origine sulle fatture. Assicurati che la dichiarazione sia datata e includa i dettagli del firmatario autorizzato, se richiesto.

Per gli scambi all’interno dell’UE o con paesi terzi, utilizzare dichiarazioni dei fornitori o certificati come EUR.1 o EUR-MED. L’autocertificazione è disponibile per gli esportatori autorizzati o per gli esportatori registrati REx. I certificati ATR sono solo per l’unione doganale UE-Turchia, non per l’origine preferenziale.

Conclusione

Rimanere aggiornati sulle norme sull’origine preferenziale e sugli accordi commerciali come la Convenzione PEM aiuta le aziende a ottenere vantaggi tariffari sui mercati globali. Con strumenti come il sistema REx e lo status di esportatore autorizzato, le aziende possono semplificare le proprie operazioni e rimanere competitive in un panorama commerciale in continua evoluzione.

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